Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il pubblico ministero e gli avvocati delle parti.
Testo vigente dal 1 aprile 1953
Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il pubblico ministero e gli avvocati delle parti.
Testo vigente dal 1 aprile 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-03-21;161~art6 · fonte del testo