Art. 64 — Pronuncia in camera di consiglio
Il primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti: "Oltre che per il cso di regolamento di competenza della Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico Ministero o di ufficio, rinosce di dover dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia. La Corte se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, rinvia la causa alla pubblica udienza".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
