All'art. 111 e' aggiunto il seguente comma: "Le patenti di abilitazione alla guida rilasciate a seguito di autorizzazione accordata ai sensi dei numeri 1° e 3° della seconda parte del presente articolo hanno validita' per l'anno di emissione e per i quattro anni successivi, salvo rinnovo con le stesse norme di cui al presente articolo". La precedente disposizione si applica anche per le patenti gia' rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 22 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-18;243~art8 · fonte del testo