Ai fini della revisione delle patenti di abilitazione alla guida di automobili, ai sensi dell'art. 91, e' ammesso, in deroga a quanto stabilito dal predetto articolo 91, che:

  • a)i conducenti muniti di patente di abilitazione di 1° grado percepiscano la voce di conversazione a metri otto complessivamente e a non meno di metri due per l'orecchio che sente di meno;
  • b)i conducenti muniti di patente di 2° grado percepiscano la voce di conversazione a metri otto da ciascun orecchio;
  • c)i conducenti muniti di patente di abilitazione di 3° grado, in luogo dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 91, presentino i requisiti di cui al punto c) del terzo comma dell'art. 83. Detti conducenti non possono pero' guidare autobus in servizio di noleggio da rimessa o di linea e treni automobili con freno continuo, e cio' va annotato nella patente di abilitazione.

Testo vigente dal 22 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-18;243~art9 · fonte del testo