L'art. 5 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e' modificato come segue: Al primo comma, dopo la lettera b), e' aggiunta la, seguente lettera c): "c) gli anni di servizio prestati presso societa' ausiliarie gia' assorbite dalle aziende telefoniche". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Per ottenere il riscatto dei periodi sopra indicati, l'iscritto deve versare la corrispondente riserva matematica prospettiva in base alla, retribuzione soggetta a contributo raggiunta al momento della domanda di riscatto".

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-07;904~art12 · fonte del testo