Art. 11
Il secondo e il terzo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "L'iscritto ha pure la facolta' di chiedere, in sostituzione del trasferimento indicato al comma precedente, che, previa deduzione della riserva matematica per l'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia in quanto ad essa soggetto, gli sia corrisposto un importo pari ai contributi versati a suo favore per la parte a capitalizzazione. "La domanda per il rimborso dei contributi deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale non oltre sei mesi dalla data di cessazione dal servizio".
Testo vigente dal 20 dicembre 1949
