Le norme della presente legge, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 15 e 18, non si applicano agli iscritti al Fondo, dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per i quali restano in vigore le disposizioni di cui al regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e successive modificazioni anteriori alla presente legge.

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-07;904~art17 · fonte del testo