L'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e' modificato come segue: "Ogni cinque anni, a decorrere dal 1 gennaio 1948, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compilera' il bilancio tecnico del Fondo per la parte a capitalizzazione e procedera' all'esame tecnico del Fondo stesso per la parte a ripartizione, per ristabilire, occorrendo, l'equilibrio. I risultati relativi saranno sottoposti al Comitato amministratore e comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello delle poste e delle telecomunicazioni".

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-07;904~art16 · fonte del testo