Per gli iscritti volontari pensionati e pensionandi con decorrenze comprese fra il 1 febbraio 1952 ed il 1 gennaio 1953, la retribuzione base per il computo della pensione da liquidare ai sensi del precedente art. 2 si determina ragguagliando ad anno la retribuzione imponibile sulla quale e' stato determinato il contributo volontario dal 1 gennaio 1952 fino alla data di decorrenza della pensione.

Testo vigente dal 4 febbraio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art14 · fonte del testo