L'indennita' da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte degli agenti che intendono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, va riferita alla retribuzione percepita dai pari grado in servizio presso l'azienda di comune provenienza nel semestre immediatamente precedente la presentazione della domanda di pensionamento.

Testo vigente dal 4 febbraio 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art15 · fonte del testo