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L'art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 976, e' sostituito dal seguente: "Ai corsi di pilotaggio aereo, di cui al precedente articolo, possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
- 1)abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non superato il 23° alla data stabilita dal bando di concorso;
- 2)debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio o per altri legali motivi, ovvero, se gia' incorporati nell'Aeronautica militare, debbano ancora ultimare la ferma di leva;
- 3)risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano a famiglia di incensurabile moralita';
- 4)abbiano conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica o artistica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero, se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, questo sia ritenuto dal Ministero della pubblica istruzione equipollente ad uno dei titoli predetti;
- 5)abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica,
Testo in vigore dal 16 gennaio 1953 al 7 luglio 1960
