Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1981 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 agosto 1981, n. 475.
Abrogato dal 1 settembre 1981
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1981 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 agosto 1981, n. 475.
Abrogato dal 1 settembre 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1950 al 1 settembre 1981. 47 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' militare speciale per gli ufficiali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena, prevista dall'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e' elevata a lire 7500 annue.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 AGOSTO 1981, N. 475
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-11-09;978~art1 · fonte del testo