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[1]I compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina, indicati ai numeri 42 e 43 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 e successivamente modificati dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono stabiliti nelle seguenti misure:
- a)soprassoldo giornaliero per i sottufficiali e graduati di truppa:
[2]effettivi........................... L. 35 aggregati........................... L. 25
- b)per i militari di truppa (ogni qualvolta sono comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna): lire 12 giornaliere.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1950 al 1 settembre 1981
