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[1]I compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina, indicati ai numeri 42 e 43 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 e successivamente modificati dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono stabiliti nelle seguenti misure:

  • a)soprassoldo giornaliero per i sottufficiali e graduati di truppa:

[2]effettivi........................... L. 35 aggregati........................... L. 25

  • b)per i militari di truppa (ogni qualvolta sono comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna): lire 12 giornaliere.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1950 al 1 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1950-11-09;978~art2 · fonte del testo