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Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto per l'esercizio 1949-50 con i fondi stanziati nel capitolo 34 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario predetto.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1950 al 1 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1950-11-09;978~art3 · fonte del testo