Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1950 al 1 settembre 1981. Leggi il testo vigente →
Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto per l'esercizio 1949-50 con i fondi stanziati nel capitolo 34 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario predetto.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1950 al 1 settembre 1981
