Art. 1
L'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178; e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea, in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali, o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Istituto navale di Napoli, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di eta'. I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi dieci".
Testo vigente dal 4 maggio 1949
