Il sesto comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali di Marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, quale risulta modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 79, e' sostituito dal seguente: "Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo equipaggi militari marittimi fanno parte della Commissione anche il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello che lo sostituisce, e, a seconda che i nominandi debbano essere iscritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici o al ruolo servizi contabili, il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche o quello delle armi e armamenti navali o quello di Commissariato militare marittimo, o, in caso di assenza o di impedimento, chi puo' sostituirli ai sensi del secondo comma del presente articolo".
Testo vigente dal 10 maggio 1951
