Il sesto comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali di Marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, quale risulta modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 79, e' sostituito dal seguente: "Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo equipaggi militari marittimi fanno parte della Commissione anche il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello che lo sostituisce, e, a seconda che i nominandi debbano essere iscritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici o al ruolo servizi contabili, il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche o quello delle armi e armamenti navali o quello di Commissariato militare marittimo, o, in caso di assenza o di impedimento, chi puo' sostituirli ai sensi del secondo comma del presente articolo".

Testo vigente dal 10 maggio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-03-03;298~artunico · fonte del testo