Il testo dell'art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 277, e' sostituito dal seguente: "Il Comitato delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovrintende alla gestione economica ed amministrativa del Museo; provvede a tutto quanto attiene all'attivita' del Museo. Il Comitato e' convocato presso la sede locale del Museo, o altrove, ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse del Museo, ovvero quando ne facciano richesta quattro suoi membri e il Collegio dei revisori dei conti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non sono presenti la meta' piu' uno dei componenti il Comitato. In caso di parita' prevale il voto del presidente".
Testo vigente dal 15 maggio 1959
