Il Consiglio di amministrazione delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovraintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto; provvede a tutto quanto si attiene all'attivita' dell'Istituto. Il Consiglio di amministrazione e' convocato presso la sede locale dell'Istituto o altrove ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse dell'Istituto, ovvero quando ne facciano richiesta quattro dei suoi membri o il Collegio dei revisori dei conti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non siano presenti almeno cinque componenti il Consiglio. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Testo vigente dal 27 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-14;1230~art7 · fonte del testo