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Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, e' sostituito dal seguente: "I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito il comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 100 milioni; con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo e il competente comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 500 milioni; con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la commissione impianti sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore ai 500 milioni".
Testo in vigore dal 7 maggio 1968 al 22 dicembre 2008
