Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91
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Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza. Chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista ove renda apposita dichiarazione all'autorita' prevista dall'articolo 3, primo comma, della citata legge 21 aprile 1983, n. 123.
Testo in vigore dal 17 maggio 1986 al 16 agosto 1992
