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Alle indennita' in rendita previste nella presente legge si applicano, salvo quanto e' diversamente disposto con essa, le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e dei regolamenti di esecuzione, comprese le disposizioni per le liquidazioni di rendite provvisorie e quelle per la revisione delle indennita'.
Testo in vigore dal 16 marzo 1950 al 16 dicembre 2010
