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Sono estese ai grandi invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura le prestazioni assistenziali previste dal titolo VII del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello State 25 gennaio 1947, n. 14. La gestione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura concorre alla spesa, secondo le norme della lettera, b) del predetto art. 7. Ai grandi invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, sono estese le disposizioni dell'art. 6 della legge 3 marzo 1949, n. 52.
Testo in vigore dal 16 marzo 1950 al 16 dicembre 2010
