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Il Ministero della pubblica istruzione puo' autorizzare l'invio all'estero delle cose tutelate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, appartenenti allo Stato o ad altro ente ed istituto legalmente riconosciuto, per mostre od esposizioni da esso organizzate o autorizzate in seguito ad accordi col Ministero degli affari esteri e sentito, secondo le competenze, il parere del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti o di quello delle accademie e biblioteche. Puo' anche autorizzare, sentito il parere dei detti corpi Consultivi, la partecipazione in numero limitato delle cose di cui al comma precedente, a mostre o esposizioni organizzate da Governi o enti culturali stranieri, quando ne sia fatta formale richiesta a mezzo del Ministero degli affari esteri e si ravvisi nell'iniziativa un alto interesse culturale. Sono in ogni caso esclusi dall'invio all'estero quei gruppi di opere che costituiscono il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica, nonche' le opere, specialmente i dipinti su tavola o le opere di grandi dimensioni, che possono subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli.

Testo in vigore dal 17 giugno 1950 al 11 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1950-04-02;328~art1 · fonte del testo