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Le mostre o esposizioni di opere d'arte, nel territorio nazionale devono essere autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione, udito il parere degli organi consultivi competenti. Il Ministero puo' richiedere l'adozione di tutte quelle garanzie che valgono ad assicurare la conservazione e l'incolumita' delle opere esposte. Il Ministero stesso puo' autorizzare il prestito a dette mostre od esposizioni di opere d'arte di proprieta' dello Stato e di altri enti o istituti legalmente riconosciuti, e subordinare l'autorizzazione all'adozione delle garanzie di cui sopra. I manoscritti, gli incunaboli della stampa e i libri potranno figurare soltanto in mostre che siano organizzate da biblioteche di enti pubblici. Non possono essere tenute ogni anno piu' di due mostre o esposizioni nazionali con opere d'arte di proprieta' dello Stato e di qualsiasi altro ente o istituto legalmente riconosciuto. Possono essere autorizzate mostre a carattere locale soltanto nel caso che le opere da esporre siano prevalentemente di proprieta' di privati o di enti o istituti legalmente riconosciuti e si trovino, nella loro parte maggiore, nella provincia dove la mostra avrebbe sede. Per tutte le mostre o esposizioni previste dal presente articolo, le domande di autorizzazione dovranno pervenire al Ministero entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui si intende tenere la mostra o esposizione, accompagnate da un esauriente piano tecnico e finanziario che sara' esaminato dagli organi consultivi competenti.
Testo in vigore dal 17 giugno 1950 al 11 gennaio 2000
