Le aliquote di imposta previste nel precedente articolo si applicano dall'11 luglio 1974, secondo i criteri stabiliti, per l'applicazione delle nuove tariffe dell'energia elettrica, dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 34/1974 del 6 luglio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1974, n. 181. Il regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40, convertito nella legge 7 aprile 1941, n. 260, concernente limitazioni a tempo indeterminato del diritto di rivalsa, da parte dei fabbricanti, per l'imposta di consumo della energia-luce, non si applica ai consumi di energia elettrica per gli usi di cui al punto 1) del precedente articolo.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-17;391~art2 · fonte su Normattiva