Art. 103
[1]in materia di imposte di fabbricazione e di consumo dell'energia elettrica
[2]I combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.(1) Nei territori di cui all'art. 1, le aliquote dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, di cui all'art. 3 del D.L. 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono ridotte alla meta'.(2)
[3](1) Art. 13, c. 1°, lett. f), L. n. 717/1955
[4](2) Idem, c. 1°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva