Art. 103

[1]in materia di imposte di fabbricazione e di consumo dell'energia elettrica

[2]I combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.(1) Nei territori di cui all'art. 1, le aliquote dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, di cui all'art. 3 del D.L. 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono ridotte alla meta'.(2)

[3](1) Art. 13, c. 1°, lett. f), L. n. 717/1955

[4](2) Idem, c. 1°

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art103 · fonte su Normattiva