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[1]L'art. 7 della legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1136, e' sostituito dal seguente:
[2]« I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualita' di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nel ruolo servizi, categoria governo, della Regia aeronautica il grado raggiunto ».
Testo in vigore dal 9 settembre 1942 al 7 luglio 1960
