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[1]E' data sanatoria per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se trattisi di giovani che avevano superato il 26° anno di eta'.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia; mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 27 giugno 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - VIDUSSONI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 9 settembre 1942 al 7 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1942-06-27;976~art5 · fonte del testo