Il primo comma dell'art. 1 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, modificato dal secondo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' raggruppato nei seguenti ruoli: ruolo del personale di gruppo A, comprendente un quadro del personale direttivo amministrativo e assimilato, e un quadro degli ingegneri specializzati; ruolo del personale di gruppo B, comprendente un quadro normale e un quadro transitorio; ruolo del personale di gruppo C, comprendente un quadro dei capi di ufficio, un quadro del personale esecutivo e un quadro del personale tecnico speciale, distinto in personale delle officine telegrafiche e personale delle stazioni radiotelegrafiche; ruolo del personale subalterno, comprendente un quadro speciale e un quadro comune". L'ispettore generale delle telecomunicazioni, al quale, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, spettano anche, nell'ambito dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, i poteri e le attribuzioni conferite al direttore generale dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, lettere a), b), c), d), i), l) e m) e successive modificazioni, e' classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e assume la qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni. Le tabelle risultanti dall'allegato 1 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345 e successive modificazioni, la tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376, e le tabelle numeri 1 e 2 annesse al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge, vistate dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

Testo vigente dal 20 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-29;229~art1 · fonte del testo