Art. 29 — Inquadramento nelle nuove categorie
Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, in servizio al 1 maggio 1978 e' inquadrato con effetto da tale data nelle singole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:
- 1)nella I categoria:
- a)per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della prima qualifica della tabella X; gli operai comuni;
- b)per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della prima qualifica della tabella VII;
- 2)nella II categoria:
- a)per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica della tabella X; gli operai qualificati;
- b)per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica della tabella VII;
- 3)nella III categoria:
- a)per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV; il personale delle prime due qualifiche della tabella IX; gli operai specializzati e i capi operai;
- b)per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale delle tabelle VIII, XIV, XV; il personale delle prime due qualifiche della tabella V;
- 4)nella IV categoria:
- a)per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica della tabella IX; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII;
- b)per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V: il personale delle prime due qualifiche delle tabelle VI, XII e XIII; il personale della prima qualifica, che viene resa ad esaurimento, della tabella XI;
- 5)nella V categoria:
- a)per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII;
- b)per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica delle tabelle IV, IX, X;
- 6)nella VI categoria:
- a)per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche della tabella XXII;
- b)per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X;
- 7)nella VII categoria:
- a)per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII, XXII;
- b)per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle II, III; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X;
- 8)nella VIII categoria:
- a)per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione delle tabelle IV, V, VI, VII;
- b)per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III. L'inquadramento di cui al precedente comma e' effettuato salvaguardando l'ordine di ruolo delle qualifiche di provenienza.
Testo vigente dal 7 aprile 1979
