Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e' integrato come segue: "Per il personale assunto prima del 1 gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'art. 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purche' in possesso dell'anzianita' di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1 gennaio 1939".

Testo vigente dal 20 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-29;229~art14 · fonte del testo