Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di permanenza nel grado 10° del personale esecutivo, necessario per conseguire l'avanzamento al grado 9° del quadro stesso, stabilito in anni quindici dall'art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e' diminuito ad anni otto. Per lo stesso periodo il personale di grado 10°, gruppo C, assunto nel ruolo esecutivo per esame di concorso e di idoneita', e che abbia gli altri requisiti prescritti, puo' conseguire la promozione al grado 9° anche se sfornito del titolo di studio richiesto dall'art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288. Ai fini dell'avanzamento al grado 9° di primo ufficiale, e per lo stesso periodo di cui al precedente comma, si prescinde, nei riguardi del personale appartenente al grado 10°, gruppo C, dal possesso del titolo di studio richiesto dallo stesso art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288.

Testo vigente dal 19 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-20;1175~art3 · fonte del testo