Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge sara' provveduto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i mezzi ordinari di bilancio delle due Aziende e precisamente imputandole al capitolo n. 1 dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e al capitolo n. 1 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici secondo le rispettive competenze.
Testo vigente dal 20 maggio 1950
