Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge sara' provveduto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i mezzi ordinari di bilancio delle due Aziende e precisamente imputandole al capitolo n. 1 dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e al capitolo n. 1 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici secondo le rispettive competenze.

Testo vigente dal 20 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-29;229~art17 · fonte del testo