L'art. 3 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, e' abrogato. I posti di grado 8° del quadro dei capi di ufficio del ruolo del personale di gruppo C di cui alla tabella n. 3 dell'allegato A alla presente legge si conferiscono, con le norme di cui al primo comma dell'art. 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, agli impiegati che, alla data dello scrutinio, rivestono il grado 9° dello stesso quadro da almeno tre anni.

Testo vigente dal 20 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-29;229~art5 · fonte del testo