L'articolo 21 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Il presidente dell'ISPE e' nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sara' stabilita l'indennita' spettante per detto incarico".

Testo vigente dal 23 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;439~art3 · fonte su Normattiva