L'articolo 21 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Il presidente dell'ISPE e' nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sara' stabilita l'indennita' spettante per detto incarico".
Testo vigente dal 23 agosto 1985
