Nell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il segretario della programmazione attende alla preparazione dei documenti programmatici, a tal fine avvalendosi delle indagini, ricerche e rilevazioni dell'ISPE, per quanto attiene alla programmazione economica, e dirige la segreteria della programmazione. Puo' altresi' avvalersi, per motivate esigenze di carattere temporaneo e previo assenso del comitato amministrativo, di personale distaccato dall'Istituto".
Testo vigente dal 23 agosto 1985
