Con deliberazioni del comitato amministrativo, ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvedera' a rivedere l'ordinamento interno e la consistenza organica del personale per renderli piu' rispondenti alle finalita' di cui allo articolo 1 della presente legge. In tale ambito oltre alle unita' organiche potranno prevedersi unita' operative per esigenze specifiche di carattere temporaneo. Nel caso in cui la ristrutturazione di cui al precedente comma del presente articolo renda necessaria una riduzione della consistenza numerica del personale, i dipendenti che risulteranno in eccedenza saranno trasferiti, sentite le organizzazioni sindacali, ad altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero, su richiesta degli enti interessati e previa accettazione del dipendente, presso enti territoriali, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Nell'effettuazione dei trasferimenti dovra' essere data priorita' agli altri enti del parastato e, nell'ambito di questi, a quelli di ricerca ovvero al Ministero del bilancio e della programmazione economica e, successivamente, alle altre amministrazioni. I trasferimenti presso altri enti del parastato verranno effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70. I trasferimenti presso le altre amministrazioni pubbliche saranno disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base di apposita tabella di equiparazione predisposta dal comitato amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto, nei limiti delle esigenze funzionali dell'Istituto e delle disponibilita' presso le amministrazioni di destinazione, delle preferenze dei dipendenti interessati.
Testo vigente dal 23 agosto 1985
