L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ferma restando la dotazione organica complessiva, determina la consistenza di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti e degli addetti agli uffici stessi, con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70. In relazione a future esigenze, coerenti con gli obiettivi e finalita' del piano triennale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto puo', inoltre, adeguare la dotazione organica complessiva con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

Testo vigente dal 21 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;278~art5 · fonte su Normattiva