Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione delle quote di onorario dovute alla Cassa nazionale del notariato, di cui all'articolo 12 della presente legge e all'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e al relativo versamento a favore della predetta Cassa, trattenendo un aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento. Le somme riscosse ai sensi del comma 1 dagli archivi notarili e dagli uffici del registro, prelevato l'aggio previsto dallo stesso comma 1, sono versate a cura dei capi dei suddetti uffici su conto corrente postale della Cassa nazionale del notariato, nei termini e con le sanzioni di cui all'articolo 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970. Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, entro la fine di ciascun mese, un prospetto degli onorari dei repertori dei notai del distretto relativi al mese precedente.
Testo vigente dal 24 luglio 1991
