Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione delle quote di onorario dovute alla Cassa nazionale del notariato, di cui all'articolo 12 della presente legge e all'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e al relativo versamento a favore della predetta Cassa, trattenendo un aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento. Le somme riscosse ai sensi del comma 1 dagli archivi notarili e dagli uffici del registro, prelevato l'aggio previsto dallo stesso comma 1, sono versate a cura dei capi dei suddetti uffici su conto corrente postale della Cassa nazionale del notariato, nei termini e con le sanzioni di cui all'articolo 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970. Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, entro la fine di ciascun mese, un prospetto degli onorari dei repertori dei notai del distretto relativi al mese precedente.

Testo vigente dal 24 luglio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art14 · fonte su Normattiva