Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)gli articoli 10 e 11, primo comma, del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
  • b)gli articoli 5, 6, 7, secondo, terzo e quinto comma, 12 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577. Con effetto dalla data prevista dall'articolo 12 della presente legge sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:
  • a)l'articolo 21 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
  • b)l'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158.

Testo vigente dal 24 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art26 · fonte su Normattiva