Con decorrenza dal 1› gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il notaio e' tenuto al versamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari pari al 17 per cento degli stessi. La percentuale di cui al comma 1 puo' essere variata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato formulata sulla base di bilancio tecnico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ogni quattro anni con effetto dal 1› gennaio successivo. La prima variazione puo' avvenire nel 1992 con effetto dal 1› gennaio 1993. La quota di onorario di cui al comma 1 e' liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dell'indicazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e versata all'archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori. Per la riscossione di tali quote e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento si applicano l'articolo 20 del citato regio decreto-legge n. 1666 del 1937 e le norme in esso richiamate. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno determinati i nuovi modelli dei repertori idonei alla scritturazione con i mezzi tradizionali e i nuovi modelli idonei ai sistemi meccanografici ed informatici.
Testo vigente dal 24 luglio 1991
