Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno una volta ogni tre mesi dal presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonche' della materia da trattare. L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il presidente deve convocare senza ritardo il consiglio di amministrazione se ne e' richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei revisori dei conti. Per la validita' dell'adunanza del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Testo vigente dal 24 luglio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art7 · fonte su Normattiva