Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione nonche' il comitato esecutivo; ha la rappresentanza della Cassa nazionale del notariato di fronte ai terzi e in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto una sola volta. Il presidente puo' delegare al vice presidente funzioni di sua spettanza.

Testo vigente dal 24 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art8 · fonte su Normattiva