Delle due Sezioni giurisdizionali, una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 19, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello in tutte le rimanenti materie che le leggi vigenti attribuiscono al giudizio della Corte dei conti. Per le deliberazioni di ciascuna Sezione e' necessario un numero dispari di votanti non inferiore a cinque. Nulla e' innovato per cio' che riguarda la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami degli impiegati della Corte del conti.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art14 · fonte del testo