La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo art. 4 con un numero invariabile di undici votanti. 4 Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio, di presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente. Nulla e' innovato a quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1984, n. 425

4

La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'abrogazione del primo comma del presente articolo nella parte in cui attribuisce alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.

Testo vigente dal 9 agosto 1984

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 agosto 1984

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1953 al 9 agosto 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 1984, n. 425

    La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'abrogazione del primo comma del presente articolo nella parte in cui attribuisce alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-03-21;161~art2 · fonte del testo