Le disposizioni dei precedenti articoli 23 e 29 si applicano anche al personale subalterno della Corte. La dispensa dal servizio sara' disposta con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del presidente della Corte, sentito il Consiglio di amministrazione. I posti iniziali del ruolo che risulteranno disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere conferiti - fermi restando i diritti dei sottufficiali e degli invalidi di guerra - al personale non di ruolo comunque in servizio presso la Corte alla data anzidetta prescindendo dal prescritto limite massimo di eta'.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art30 · fonte del testo