Il personale d'ordine che non sara' stato eliminato per collocamento a riposo o dispensa dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, o che non avra' fatto passaggio nella categoria di revisione sara' inquadrato nel nuovo ruolo, nel rispettivo grado e nell'ordine di anzianita' in cui attualmente si trova. I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento, tenuto conto dei diritti dei sottufficiali e degli invalidi di guerra, saranno ricoperti:

  • a)mediante promozione degli impiegati dei gradi inferiori che abbiano non meno di un anno di anzianita' di grado col criterio del merito comparativo, salvo le promozioni ai gradi 10° e 12° che avranno rispettivamente luogo per merito assoluto e per graduatoria di merito;
  • b)mediante pubblico concorso con le norme del regolamento.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art28 · fonte del testo