Con decreti Reali a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta della Corte dei conti, saranno stabilite:

  • a)le forme del procedimento nei giudizi della Corte;
  • b)le norme per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose;
  • c)le norme per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art32 · fonte del testo