Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, che continuera' a svolgersi presso la Corte, e' delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionati ed impiegavi. Un presidente di sezione ne coordina l'azione. Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze su proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, quando cio' giudicato conveniente per un piu' rapido svolgimento del controllo.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art7 · fonte del testo