Sono ammessi nella carriera di concetto mediante concorso per titoli ed esame gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, provvisti del prescritto titolo di studio e qualificati ottimi nell'ultimo triennio, i quali abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, ed in entrambi i casi non abbiano superato i trentacinque anni di eta', salvo l'eccezione stabilita a favore degli invalidi di guerra. Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482. Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed e' assunto per pubblico concorso.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art5 · fonte del testo